TITOLO 1
Costituzione -Denominazione -sede - durata – scopi
Art. 1
Costituzione e denominazione
E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e 2612, codice civile, un Consorzio con attività esterna, denominato "BRUTIUM ENERGY"
Il consorzio, per attuare i propri scopi, potrà liberamente operare nel rispetto delle disposizioni dettate con i Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e con le modalità richiamate.
Art. 2
Sede
Il Consorzio ha sede in Cosenza presso la sede legale di Confindustria Cosenza, attualmente in Via Tocci n.2/c, e per i rapporti con i terzi e per l’attività esterna può avvalersi delle sedi delle imprese consorziate in Italia ed all’estero.
L’indirizzo della sede legale nell’ambito del Comune di Cosenza potrà essere variato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3
Durata
La durata del Consorzio e' fissata fino al 31 Dicembre 2045.
Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea delle imprese consorziate da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza delle imprese consorziate.
Art. 4
Oggetto
IL consorzio di propone, fungendo da organismo di servizio ed al fine di migliorare l'efficienza e la capacità produttiva delle imprese consorziate, di porre in essere quanto necessario per l'acquisto di fonti di energia, ed in particolare energia elettrica, in nome e per conto delle imprese medesime, nonché di sviluppare, promuovere ed eseguire ogni altra attività d'interesse delle imprese consorziate.
In particolare il consorzio provvede a:
Porre in essere quanto necessario a conseguire in ottemperanza a quanto previsto dalle normative di riferimento, le qualifiche e quant'altro necessario ad accettare la mercato degli approvvigionamenti di fonti energetiche, ed i particolare di energia elettrica, approntando tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori;
Operare sul mercato dell'acquisto dell'energia nell'interesse delle imprese consorziate, in qualità di mandatario con rappresentanza;
Acquisire, in nome e per conto delle imprese consorziate, in forza di apposito mandato, servizi comunque funzionali alla fornitura di fonti energetiche, quali, a titolo puramente esemplificativo, servizi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, analisi dei prelievi di energia e ottimizzazione dei relativi processi.
Le condizioni e le modalità di fruizione dei servizi consortili da parte delle imprese consorziate saranno disciplinate da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
L'attività che il consorzio svolge in favore delle imprese consorziate è prestata a titolo gratuito, non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.
Il consorzio non ha scopi di lucro.
Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'Organo Direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis c.c., esso terrà comunque al corrente le imprese consorziate dalle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.
TITOLO II
Art. 5
I soci
Potranno assumere la veste di consorziati i seguenti soggetti:
le imprese ovvero i gruppi di imprese (intesi come gruppi di imprese aventi tra loro rapporti di controllo e collegamento come definiti dall’art.2359 c.c.), a prescindere dalla forma giuridica, preferibilmente soci di Associazioni degli Industriali aderenti alla Confindustria.
Imprese pubbliche ed Enti pubblici.
Enti privati diversi da quelli di cui al punto 1, che svolgano attività compatibili al disposto di cui all'art. 4.
Il numero dei soci è illimitato.
In particolare possono entrare a far parte del consorzio le imprese che per ubicazione e consumi annuali di fonti energetiche rispondano ai requisiti richiesti dalle norme di legge applicabili o che comunque possono contribuire alla più specifica realizzazione dell'oggetto del Consorzio.
Non possono in ogni caso essere ammesse al Consorzio imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso, ovvero il cui titolare sia inabilitato o interdetto.
Art. 6
Ammissione dei soci
Le imprese che intendono far parte del consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando, in caso di imprese individuali, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del titolare, negli altri casi, ragione sociale, sede, attività svolta, nonché nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante.
Nella domanda inoltre dovranno essere riportate indicazioni relative ai consumi di energia dell'impresa.
Le imprese richiedenti, nella domanda di ammissione, dovranno altresì dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente ed incondizionatamente, di obbligarsi a rispettare le disposizioni del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni, delle deliberazioni degli organi consortili e dovranno assumere l'obbligo di versare i contributi dovuti.
L'ammissione di nuove imprese partecipanti al consorzio dovrà essere approvata dall’Assemblea, che contestualmente delibererà il riproporzionamento della quote annuali dovute, secondo i criteri precisati all'art. 10.
Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e nn è soggetto a reclami o impugnative.
Le imprese consorziate, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione dovranno versare il contributo iniziale secondo quanto disposto dal medesimo art. 10.
La qualità di impresa consorziata viene acquisita, previo versamento del contributo suddetto, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2612 c.c.
Art. 7
Recesso, esclusione e decadenza
Le imprese consorziate potranno recedere dal Consorzio dandone comunicazione scritta da fare pervenire a mezzo lettera raccomandata a.r. con un termine di preavviso non inferiore a quello previsto a carico del Consorzio nell'ambito dei contratti e delle obbligazioni assunte dal Consorzio medesimo in esecuzione del mandato ricevuto dalle imprese consorziate, al fine di non arrecare pregiudizio al conseguimento degli scopi consortili.
In ogni caso le imprese consorziate potranno recedere, anche senza preavviso, con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, nei casi di scioglimento della rispettiva società/ente, o di cessazione definitiva dell'attività di impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a tale delibera, e , comunque a condizione che, per il mancato preavviso, tengano indenne il Consorzio e le altre imprese dagli oneri comunque connessi alle obbligazioni assunte con riferimento alla presenza dell'impresa consorziata che intende avvalersi della facoltà di recesso.
L'impresa consorziata può comunque recedere dal Consorzio se non arreca pregiudizio all'idoneità soggettiva ed oggettiva richiesta al Consorzio dalle normative sull'accesso al libero mercato dell'energia elettrica.
L’esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, sarà deliberata dall’Assemblea nei confronti dell’impresa consorziata che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente atto e dai regolamenti consortili o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio o che non acquisti l’energia elettrica per i propri fabbisogni tramite il Consorzio Brutium Energy.
In deroga a quanto previsto e comunque per le inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio Direttivo irrogare sanzioni pecuniarie in alternativa al provvedimento di esclusione.
In ogni caso l'impresa consorziata receduta o esclusa è tenuto a mantenere indenne il Consorzio dalle somme eventualmente da questi versate in conseguenza di impegni assunti dal Consorzio per conto della predetta impresa consorziata prima della data di esclusione o di recesso, e rispondere, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.
A partire dalla data di esclusione o di recesso l'impresa consorziata perde ogni diritto o beneficio derivatogli dall'appartenenza al Consorzio.
Art. 8
Doveri dei consorziati
Le imprese consorziate si obbligano a:
Rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
A non divulgare fatto o vicende relativa all'attività del Consorzio, comunque nei siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati.
Comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa consorziata per la quale le norme vigenti prevedono la formale comunicazione, pubblicazione o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede ivi incluse le Camere di Commercio, nonché ogni altra circostanza, ivi inclusa ogni modifica dei consumi di energia e dalle fonti di approvvigionamento energetico previste o comunque programmate, tale da incidere o assumere rilievo per il raggiungimento degli scopi consortili.
Comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistenti alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo delle imprese consorziate comunicare ogni modifica di patti sociali, o il trasferimento di quote o partecipazioni, comportanti il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata, nonché ogni altro contratto attinente l'impresa che possa incidere sulla titolarità o la gestione dell'impresa stessa.
Art. 9
Obblighi dei consorziati
In caso di recesso o di esclusione l’impresa consorziata non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene il contributo iniziale ed eventuali contributi straordinari né per quanto riguarda la quota annua di gestione eventualmente anticipata, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio di tale quota annua di gestione oltre all’indennizzo di ogni maggior spesa o danno.
TITOLO III
Art. 10
Patrimonio sociale
Il fondo consortile è illimitato.
Per le spese di gestione del Consorzio il contributo dei consorziati è suddiviso in parti uguali.
Per le nuove imprese consorziati, il contributo iniziale è annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.
Il 50% del contributo iniziale deve essere versato dall'impresa consorziata all'ingresso nel Consorzio, il residuo 50% a richiesta del Consiglio Direttivo.
Inoltre tutte le imprese consorziate sono tenute a versare una quota associativa annuale determinata dall'assemblea per quanto attiene l'importo.
Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, ove la quota annuale risulti insufficiente, le imprese consorziate sono tenute a corrispondere un contributo fissato secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile.
Ciascuna impresa consorziata dovrà inoltre corrispondere per le somministrazioni di energia e le altre prestazioni connesse, acquisti dal consorzio in nome e per conto delle singole imprese consorziate, i corrispettivi pattuiti dal consorzio stesso, qualora nei relativi contratti, ne sia previsto il versamento diretto da parte delle imprese stesse.
Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:
a) dal fondo consortile, costituito dal contributo iniziale delle imprese consorziate e dalle altre somme versate dalle medesime ad incremento dello stesso;
b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con i contributi straordinari eventualmente stabiliti in base ai regolamenti consortili;
c) da qualunque altro fondo la cui costituzione sia deliberata dall'Assemblea o che comunque pervenga nella disponibilità del consorzio.
TITOLO IV
Art. 11
Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea
b) il Presidente
c) Consiglio Direttivo
L'Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate. Ciascuna impresa consorziata può farsi rappresentare da altra impresa consorziata mediante delega scritta.
Salva diversa disposizione dell’Assemblea non può esercitare diritto di voto l’impresa consorziata resasi inadempiente agli obblighi consortili.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona nominata di presenti.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente o da due consiglieri o su richiesta di almeno un terzo delle imprese consorziate.
L’assemblea viene convocata presso la sede legale o presso la sede di un’impresa consorziata, purché in Italia, con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata postale, raccomandata a mano, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire all’impresa consorziata al domicilio risultante dal registro imprese ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero al numero fax della stessa. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui le imprese consorziate possono prendere visione ed ottenere estratti.
I consorziati partecipano in parti uguali al consorzio ed hanno diritto ciascuno ad un voto.
L’Assemblea delibera con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) delle imprese consorziate e con la maggioranza dei voti spettanti agli stessi.
L’Assemblea provvede alla:
- Nomina o revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, fissandone i poteri; costituisce giusta causa di revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo la cessazione del rapporto che intercorre tra gli stessi e l’impresa consorziata;
- Approvazione della situazione patrimoniale di cui all’art.2615 bis del codice civile;
- Approvazione dei regolamenti consortili predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Ammissione ed esclusione delle imprese consorziate;
- Determinazione delle quote annuali e deliberazione di eventuali contributi straordinari;
- Modifica del presente atto;
- Proroga della durata del consorzio di cui all’art.3;
- Approvazione di ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente atto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo e per il quale non sia prevista una maggioranza qualificata.
Per l’approvazione della delibera di proroga e di scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori è indispensabile la maggioranza dei voti spettanti alle imprese consorziate.
Il Presidente
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Può essere eletto alla carica di Presidente il titolare o il legale rappresentante di un’impresa che risulti consorziata del Consorzio Brutium Energy da almeno cinque anni alla data dell’Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. Può essere, altresì, eletto alla carica di Presidente il rappresentante della impresa consorziata in virtù di specifica procura, che abbia fatto parte, per almeno 5 anni, del Consiglio Direttivo del Consorzio.
Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di firma singola in rappresentanza del Consorzio.
Egli è competente a:
Convocare e presiedere l’Assemblea delle Imprese consorziate e le riunioni del Consiglio Direttivo;
Dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi consortili;
Eseguire o far eseguire le delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, assolvendo ad ogni altro incarico espressamente conferitogli.
Consiglio Direttivo
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal presidente del Consorzio e da 4 membri nominati dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è competente a:
Predisporre i regolamenti consortili e quanto necessario per il calcolo della quota annuale e degli eventuali riproporzionamenti, nonché dei contributi straordinari;
Aggiornare il contributo iniziale delle imprese consorziate;
Provvedere alla gestione del Fondo Consortile ed a redigere la situazione patrimoniale di cui all’art.2615 bis c.,.;
Curare l’amministrazione del Consorzio anche avvalendosi di prestazioni di terzi, effettuando i necessari controlli sulle attività delle imprese consorziate che assumano rilievo per il raggiungimento degli scopi consortili;
Adempiere a tutte le funzioni attribuitegli dal presente atto e dai regolamenti consortili.
Il Consiglio direttivo si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio si raduna presso la sede legale, o presso la sede di un’impresa consorziata, purché in Italia, mediante avviso di convocazione spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, raccomandata a mano, posta elettronica o altro eventuale mezzo idoneo) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o, in caso di urgenza motivata dalla fase di contrattazione della fornitura di energia, almeno dodici ore prima dell’adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in conferenza telematica via Skype ovvero attraverso altro sistema di audio e/o video comunicazione.
Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse astensioni: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni deve essere redatto verbale in apposito registro tenuto a cura del Presidente.
Art. 12
Cause di scioglimento
Il Consorzio si scioglie, oltre che alla scadenza del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea per le cause previste dalla legge.
Art. 13
La liquidazione
La liquidazione del consorzio e del patrimonio è compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea.
I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano il consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione ed estinte le eventuali passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e, ove, necessario, ripartiscono il residuo tra le imprese consorziate in proporzione al contributo iniziale da ciascuna versato.
Art. 14
Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le imprese consorziate, tra le medesime ed il consorzio od i suoi amministratori e che non sia possibile comporre in via amichevole, saranno devolute al giudizio della camera arbitrale di Cosenza, la quale giudicherà in via rituale secondo diritto.