Art. 10

Patrimonio sociale

Il fondo consortile è illimitato.

Per le spese di gestione del Consorzio il contributo dei consorziati è suddiviso in parti uguali.

Per le nuove imprese consorziati, il contributo iniziale è annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.

Il 50% del contributo iniziale deve essere versato dall'impresa consorziata all'ingresso nel Consorzio, il residuo 50% a richiesta del Consiglio Direttivo.

Inoltre tutte le imprese consorziate sono tenute a versare una quota associativa annuale determinata dall'assemblea per quanto attiene l'importo.

Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, ove la quota annuale risulti insufficiente, le imprese consorziate sono tenute a corrispondere un contributo fissato secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile.

Ciascuna impresa consorziata dovrà inoltre corrispondere per le somministrazioni di energia e le altre prestazioni connesse, acquisti dal consorzio in nome e per conto delle singole imprese consorziate, i corrispettivi pattuiti dal consorzio stesso, qualora nei relativi contratti, ne sia previsto il versamento diretto da parte delle imprese stesse.

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

a) dal fondo consortile, costituito dal contributo iniziale delle imprese consorziate e dalle altre somme versate dalle medesime ad incremento dello stesso;

b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con i contributi straordinari eventualmente stabiliti in base ai regolamenti consortili;

c) da qualunque altro fondo la cui costituzione sia deliberata dall'Assemblea o che comunque pervenga nella disponibilità del consorzio.

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